L’investitore che, autonomamente e consapevolmente, sottoscrive il modulo bancario dell’erroneo acquisto (in ragione di € 3,89 ad azione) per poi sottoscrivere quello di vendita dei medesimi titoli ad un prezzo superiore, di fatto, ratifica l’atto posto in essere dal “falsus procurator”. Nel caso di specie, la compravendita di titoli non era avvenuta in contropartita diretta ma in virtù di un contratto di mandato a contrattare tali titoli, per cui il difetto di valido consenso dell’investitore a comprare le 40.000 azioni ha determinato l’inefficacia del mandato, che era stato concluso, di fatto, da un “falsus procurator”.