Qualora la banca creditrice ceda il proprio credito pecuniario ad una società finanziaria, la cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l’obbligazione in favore del domicilio o della sede della cessionaria, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza; in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento, in quanto il debitore non può risentire di un negozio al quale è in realtà estraneo.