Facendo seguito al Richiamo di attenzione n. 3 del 26 marzo 2020, la Consob rammenta che, terminato il “periodo di transizione” (il 31 dicembre 2020), come previsto ai sensi dell’accordo che definisce le modalità di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, alle imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimento in Italia si applicherà la disciplina dettata dall’art. 28 del TUF e dagli artt. 25-31 del Regolamento Consob n. 20307/2018.