L’avvocato generale Tanchev, in riferimento alla problematica della qualificazione come aiuto di Stato delle risorse di sostegno fornite dal FITD a favore di banca Tercas, ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale UE, nel marzo 2019, non ha statuito che, per dimostrare che una misura di aiuto adottata da un ente privato è imputabile allo Stato, la Commissione deve provare che il coinvolgimento delle autorità pubbliche ha avuto un impatto sul contenuto di tale misura. A tale riguardo, l’avvocato generale sottolinea che il Tribunale si è limitato ad accertare che la normativa italiana non conferiva alla Banca d’Italia, nell’ambito dell’autorizzazione delle misure in questione, il potere di modificare il contenuto di tali misure. Analogamente, il Tribunale non ha esaminato se la partecipazione della Banca d’Italia a incontri informali prima dell’adozione delle misure in questione avesse avuto un impatto sul contenuto di tali misure, risultando, invece, che il Tribunale abbia semplicemente preso atto del fatto che la partecipazione della Banca d’Italia è stata del tutto passiva, essendo avvenuta a scopo puramente informativo.