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Conclusioni dell’Avvocato generale 29 settembre 2020 – Cause riunite C‑422/19 e C‑423/19

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La nozione di corso legale delle banconote in euro, prevista dall’articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE, dall’articolo 16, primo comma, terza frase del Protocollo n. 4 sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, dall’articolo 10, seconda frase, del regolamento (CE) n. 974/98, del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro, deve essere intesa nel senso che essa comporta un obbligo di principio di accettazione delle banconote in euro a carico del creditore di un’obbligazione di pagamento, a meno che le parti contrattuali nell’esercizio della loro autonomia privata non abbiano convenuto altri mezzi di pagamento o a meno che una normativa adottata dall’Unione o da uno Stato membro nell’esercizio delle loro rispettive competenze, la quale in ragione del suo obiettivo e contenuto non costituisce una disciplina del corso legale, preveda limitazioni di pagamento in banconote in euro.
Tali limitazioni sono compatibili con la nozione di corso legale delle banconote in euro solo a condizione che esse non portino de iure o de facto ad un’abolizione completa delle banconote in euro, che esse siano decise per motivi di interesse pubblico e che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari. Esse devono inoltre essere idonee a raggiungere l’obiettivo di interesse pubblico perseguito e non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

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