Con la Risposta a interpello n. 628, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono fruire del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 1) del DPR 633/72 anche specifici servizi di consulenza resi in relazione a FIA.
Ad avviso dell’Agenzia, la menzionata disposizione normativa assume valenza oggettiva, rendendosi applicabile a tutte le operazioni che “attengono specificamente all’attività degli organismi di investimento collettivo“, a nulla rilevando la qualifica soggettiva del prestatore di servizi, che può pertanto essere un soggetto terzo rispetto alla società di gestione (SGR).