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Acf, decisione n. 3356 del 21 gennaio 2021 – Servizio di consulenza – obbligazioni subordinate

decreto

La mancanza di un’indicazione della subordinazione nell’anagrafica del titolo rende per il resistente ancora più stringente l’obbligo di fornire un’informazione chiara e precisa sulle caratteristiche del titolo all’interno dell’ordine, proprio perché le stesse non possono emergere ex se dalla sua denominazione. Inoltre, l’informazione presente sul modulo dell’ordine di acquisto si presenta addirittura come parzialmente decettiva, giacché in esso si indica lo strumento finanziario oggetto dell’investimento come appartenente al sottogruppo delle obbligazioni ordinarie. Insomma, quand’anche il ricorrente avesse esperienza sufficiente per sapere quali siano le caratteristiche e il grado di rischio delle obbligazioni subordinate, la locuzione presente sul modulo di acquisto è di per sé tale da indurlo a confidare di aver comprato strumenti “ordinari”, e dunque caratterizzati da un grado di rischio infinitamente minore.

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