Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), è stato convertito in legge del 24 aprile 2020, n. 27 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020). Nell’ambito degli interventi urgenti realizzati dal Governo italiano e dalle Istituzioni europee nel corso degli ultimi giorni, aventi l’obiettivo di far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, appaiono di sicuro interesse le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario previste dal Titolo III della legge.
L’articolo 55 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia” o “Decreto”) introduce,
quale misura di sostegno finanziario alle società (inclusi gli istituti bancari), una nuova forma
di “monetizzazione” delle attività per imposte anticipate (“DTA”).
La nuova fattispecie di conversione delle DTA è stata inserita dall’articolo 55 del Decreto
Cura Italia attraverso l’integrale sostituzione dell’art. 44-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34
(Decreto Crescita), che a sua volta mirava ad incentivare le aggregazioni societarie nel
Mezzogiorno d’Italia riconoscendo ai soggetti partecipanti la trasformazione in crediti
d’imposta delle DTA relative a perdite fiscali e eccedenze ACE.
In particolare, la misura introdotta dal Governo consente alle società che, entro il 31
dicembre 2020, cedano a titolo oneroso a terzi (inclusi veicoli di cartolarizzazione ex lege
130/99) crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti – per tali intendendosi i debitori
per i quali il mancato pagamento si sia protratto per oltre 90 giorni dalla data in cui era
dovuto – di trasformare le DTA, riferibili a perdite fiscali pregresse e eccedenze ACE, anche
se non iscritte in bilancio, in crediti d’imposta.
Viene dunque consentito alle società di monetizzare le perdite fiscali e le eccedenze ACE
di cui dispongono, senza dovere attendere il conseguimento di redditi imponibili in esercizi
futuri. L’effetto immediato è di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento
di imposte e contributi, nonché di aumentare la disponibilità di cassa delle società.
I crediti di imposta derivanti dalla conversione delle DTA possono poi essere dalle società
(i) utilizzati in compensazione, senza limiti di importo, per il pagamento di imposte, ritenute
e contributi previdenziali, (ii) ceduti a terzi o a società del gruppo, ovvero (iii) chiesti a
rimborso.
Sotto il profilo soggettivo, la norma è indirizzata a tutte le società, senza limitazione di
settore o categoria. Possono, pertanto, beneficiare della conversione delle DTA in crediti
d’imposta tanto le società industriali quanto quelle bancarie o finanziarie. L’unico limite di
carattere soggettivo è contenuto nel comma 4 che esclude dall’agevolazione fiscale prevista
le “società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di
insolvenza ai sensi dell’articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell’articolo 2,
comma 1, lettera b), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14″.
Da un punto di vista oggettivo, rilevano, come indicato, le cessioni aventi ad oggetto crediti
pecuniari scaduti da oltre novanta giorni, effettuate a titolo oneroso, entro il 31 dicembre
2020, nei confronti di soggetti cessionari non appartenenti al medesimo gruppo del
cedente[1].
A fronte delle cessioni sopra descritte è riconosciuta alla società cedente la possibilità di
convertire in crediti d’imposta le DTA riferibili (i) a perdite fiscali riportabili ai sensi
dell’articolo 84 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (senza applicazione dei limiti ivi previsti
per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile) e (ii) all’importo del
rendimento nozionale dell’Aiuto alla Crescita Economica eccedente il reddito complessivo
netto (eccedenza “ACE”).
Le perdite fiscali e l’eccedenza ACE non devono essere state utilizzate (i.e. computate in
diminuzione ovvero usufruite o dedotte dal reddito imponibile) alla data di cessione dei
crediti.
Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, le perdite fiscali e le eccedenze ACE
possono essere considerate per un ammontare non eccedente il 20% del valore nominale
dei crediti ceduti. Questi ultimi rilevano per un valore nominale massimo pari a euro 2
miliardi. Ove la società appartenga ad un gruppo, il limite massimo di euro 2 miliardi dovrà
tenere conto delle cessioni effettuate a livello di gruppo. Ne consegue che le cessioni di
crediti il cui valore nominale ecceda euro 2 miliardi non potranno dare luogo, per la parte
eccedente, alla conversione delle DTA.
La trasformazione in crediti d’imposta si verifica alla data di efficacia della cessione, a
decorrere dalla quale viene meno, per la società cedente, la possibilità di considerare in
diminuzione del reddito d’impresa, le perdite fiscali pregresse e le eccedenze ACE per
l’importo computato ai fini della conversione delle DTA.
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi, vanno
indicati in dichiarazione e non sono rilevanti ai fini IRES e IRAP.
La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio, da parte della
società cedente, dell’opzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio
2016, n. 59 e, ove dovuto, al pagamento del canone dell’1,5 per cento.
L’opzione, se non già esercitata, deve essere effettuata entro la chiusura dell’esercizio in
corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti ed ha efficacia a partire dall’esercizio
successivo. Tale previsione suscita qualche perplessità in merito al periodo d’imposta di
fruibilità del beneficio (in particolare se esso coincida con il 2020, come sembra indicare il
primo comma secondo cui la “trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di
efficacia della cessione”, ovvero con il 2021, esercizio nel quale produrrà efficacia
l’opzione). Sebbene non vi siano orientamenti unanimi sul punto, si condivide
l’interpretazione secondo la quale il credito d’imposta debba ritenersi, anche in
considerazione della ratio dell’intervento (i.e. ridurre il fabbisogno di liquidità delle imprese),
immediatamente fruibile.
Si evidenzia che il Decreto Cura Italia dovrà essere oggetto di conversione in legge. Nel
processo di conversione, pertanto, le previsioni oggetto di commento potrebbero essere
modificate.
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